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Quale è il ruolo e quali sono le responsabilità del CTU
Fatta la premessa che le attività della CTU sono
sempre formalmente condotte e gestite dal Giudice, il CTU è
semplicemente un suo ausiliario che possiede quelle competenze
tecniche specifiche indispensabili per l'accertamento di fatti e
circostanze utili per rispondere ai quesiti posti dal Giudice.
Il Giudice può infatti non accettare le conclusioni del CTU
e decidere in modo diverso, dandone però le motivazioni.
Dal momento del giuramento, nell'udienza di conferimento
dell'incarico, il CTU è pubblico ufficiale e come tale acquisisce i diritti e i doveri di pubblico ufficiale.
Il CTU ha il compito principale di dare risposta ai quesiti posti dal
Giudice in sede di conferimento dell'incarico, svolgendo tale compito
con professionalità ed onestà al fine di fare
conoscere al Giudice consentendo il contraddittorio fra le parti.
Il ruolo di pubblico ufficiale cessa nel momento del deposito dell'elaborato finale della CTU in Cancelleria.
Per ulteriori dettagli vedere gli articoli riferiti in home page nella sezione Perizie ICT (CTU e CTP)
Come si diventa CTU
Si diventa CTU seguendo una procedura molto simile in tutti i tribunali italiani.
La procedura in vigore presso il Tribunale di Milano (Ufficio
Volontaria Giurisdizione e Consulenti Tecnici, presso il palazzo di
Giustizia) prevede che possano essere iscritti nell’albo dei
consulenti tecnici del giudice chi sia in possesso della cittadinanza
italiana o di uno stato Ue mediante domanda al Presidente del Tribunale
di Milano, nella cui circoscrizione l’aspirante risiede,
contenente la dichiarazione di iscrizione all’albo professionale,
l’indicazione della “categoria” e della o delle
“specialità”.
La domanda deve essere compilata in carta libera ed essere corredata da
marca da 14,62 euro, curriculum vitae firmato, fotocopia di documento
di identità, documenti vari per dimostrare la capacità
tecnica e l’esperienza professionale acquisita (titoli
scolastici, attestazioni di terzi, perizie effettuate, pubblicazioni e
così via) e versamento della somma di 168 euro sul c/c 8003
(intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di
Pescara, tasse e concessioni governative). Il certificato generale del
casellario giudiziario sarà acquisito d’ufficio.
Per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in
ordini o collegi professionali e quindi non sono provviste di albi
professionali (come è il caso dell’Ict), è
necessario allegare un certificato di iscrizione nell’Albo dei
Periti e degli Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio (per Milano
è la categoria XXV Funzioni Varie sub Sistemi informativi per la
gestione aziendale, via Meravigli 9/B) in carta bollata da 14,62 euro
(o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’articolo 46 DPR 445/2000). All’indirizzo
http://www.mi.camcom.it sono indicati i requisiti di carattere
personale, morale e professionale, oltre alla documentazione da
produrre. L’iscrizione all’albo della Camera di Commercio
è subordinata al parere favorevole di un’apposita
commissione di valutazione.
Una volta effettuata, è possibile presentare la domanda di
iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici di ufficio del
tribunale. Anche in questo caso, però, l’iscrizione
è subordinata al parere favorevole di un’altra commissione
di valutazione interna al tribunale, che si riunisce circa due volte
all’anno.
Qual'è la formula di giuramento
Le formule di giuramento del CTU in occasione del conferimento
dell'incarico possono marginalmente variare da Tribunale a Tribunale e
da Giudice a Giudice; in generale tutte si rifanno alla seguente
formula:
Giuro
di adempiere bene e fedelmente alle operazioni a me commesse al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità
Quali sono i comportamenti e le procedure più importanti da rispettare nel corso di CTU
1) consentire il contraddittorio fra le parti e verbalizzare quanto le parti richiedono sia verbalizzato
2) redigere i verbali di quanto di rilevante avvenuto nelle singole
riunioni di CTU e raccogliere i dati identificativi e le firme dei
partecipanti (il CTU, i CTP, eventuali Legali, eventuali Parti in causa)
3) inviare con tempestività ogni verbale ai partecipanti, ai CTP
e ai Legali anche se non presenti alla riunione di CTU, verbale nel
quale è fissata la data, l'ora e il luogo (città, via e numero civico) della prossima riunione
4) rispettare i limiti posti dai quesiti ricevuti dal Giudice
5) tenere in considerazione la non databilità dei dati sui
supporti digitali (un archivio datato due anni fa potrei averlo creato
oggi) e cercare altri elementi probatori
6) se le riunioni di CTU fossero destinate a protrarsi per diversi
giorni, assicurarsi che i sistemi, i programmi e i dati oggetto delle
verifiche non possano essere manomessi o contraffatti fra una riunione
e la successiva
7) non esprimere pareri che possano intendersi anticipazione di giudizio
8) nel caso il CTU, in corso di riunione, ricevesse documenti
cartacei o digitali da un CTP, deve fornirne copia al CTP di parte
avversa; per ogni documento, cartaceo o digitale, è
necessario sempre citarne la fonte
9) evitare di discorrere, anche se di argomenti futili, alla presenza di un solo CTP o legale di parte
10) il CTU, essendo anche pubblico ufficiale, ha il dovere di rilevare
circostanze di illecito anche estranee ai quesiti posti, informando
tempestivamente il Giudice di quanto rilevato (es. DPS mancante)
Cosa significa garantire il contraddittorio fra le parti in lite
1) Le parti, con particolare riferimento ai CTP, devono poter essere presenti a tutte le riunioni di CTU
2) Nel caso un CTP non potesse essere presente, il CTU deve tenerne
conto rimandando ad altra riunione gli accertamenti più
importanti e raccogliendo ampia documentazione degli accertamenti
effettuati alla presenza del CTP di parte avversa
3) Consentire ai CTP il dibattito e il contraddittorio sulle
modalità e sulla validità dei risultati raccolti;
verbalizzare le loro opinioni alle quali il CTU può aggiungere
le proprie; il CTU ha comunque il diritto / dovere di richiamare i CTP
al contenuto dei quesiti del Giudice ove un CTP reclamasse una verifica
del tutto estranea ai fini della CTU
4) Nel caso il contraddittorio degenerasse a tal punto di rendere
impossibile la continuazione della CTU, il CTU potrebbe indire una
riunione con la presenza dei Legali delle parti nel tentativo di
riportare il contraddittorio nei binari di un educato confronto di
opinioni; ove anche questo tentativo fosse inutile, il CTU dovrà
rivolgersi al Giudice per le opportune decisioni in merito.
Quali sono i compiti, le responsabilità e i diritti dei CTP
I CTP, pur rappresentando ognuno una parte in lite, collaborano con il CTU
per far conoscere al Giudice la verità.
I CTP, a differenza del CTU, non prestano giuramento e possono
tacere al CTU circostanze e conoscenze di fatti tecnici che potrebbero
essere a sfavore della parte rappresentata; pur con questa premessa
il CTP non può dichiarare il falso a fronte di una precisa
domanda tecnica a lui rivolta dal CTU;
sarebbe imbarazzante per il CTP dare spiegazioni quando delle
verifiche tecniche successive dimostrassero la falsità di sue
precedenti dichiarazioni; il CTP può non rispondere ma non
può dire il falso.
Occorre adottare particolari accorgimenti nelle verifiche tecniche sui sistemi ICT
La massima giurisprudenziale tratta dalla sentenza della
Corte di Cassazione, Sezione lavoro n. 2912 del 18 febbraio 2004, recita
che "
la copia di una pagina web su supporto cartaceo ha valore
probatorio solo se raccolta con le dovute garanzie per la rispondenza
all’originale e la riferibilità ad un momento ben individuato. Le informazioni
tratte da una rete telematica sono per loro natura volatili e suscettibili
di continua trasformazione. Va escluso che costituisca documento utile
ai fini probatori una copia di pagina web su supporto cartaceo che non
risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all’originale
e di riferibilità a un ben individuato momento (Cassazione Sezione Lavoro
n. 2912 del 18 febbraio 2004, Pres. Mattone, Rel. Spanò)."
Gli archivi memorizzati su supporti magnetici sono, per loro natura,
facilmente manipolabili; le versioni precedenti degli archivi scompaiono
in modo totale e, a differenza di cio' che accade nel mondo del reale,
non restano tracce della loro precedente realtà.
Nel mondo del digitale non sono disponibili tecniche equivalenti alla
ricerca del DNA che esistono nel mondo del reale.
Ad esempio, oggi io posso creare un archivio elettronico con contenuti da me oggi
voluti ma posso farli apparire come se fossero stati creati nel passato,
assegnando all'archivio la data e l'ora di creazione a me piu' opportune;
posso registrare oggi l'archivio su di un vecchio supporto di cdrom
ancora vergine e non riscrivibile, camuffando per vecchio ciò che ho
appena realizzato.
La stampa successiva della pagina web ottenuta dal cdrom, sapientemente
invecchiato, costituirebbe un clamoroso falso anche se ad un primo esame
parrebbe avere le dovute garanzie per la rispondenza all’originale
e la riferibilità ad un momento ben individuato.
La rispondenza della pagina web su supporto cartaceo all'originale
e la riferibilita' ad un momento ben individuato non puo' tecnicamente
limitarsi alla rispondenza fra i contenuti grafici della pagina web
che appaiono in stampa ed il corrispondente archivio digitale per le
considerazioni appena fatte.
Occorre invece trovare rispondenze esterne ed indipendenti.
Ad esempio esiste un sito esterno ed indipendente che contiene la
memoria storica delle pagine web sia nel loro aspetto grafico, sia in
quello di linguaggio interno (es. html).
Questo sito non contiene tutto il pubblicato in tutti i siti e per
ogni giorno; contiene però molto ed e' facile trovare quello che puo'
interessare per verificare se una certa pagina web stampata e riferita
al 2001 sia veramente coincidente con l'analoga pagina memorizzata nell'archivio
storico in relazione al medesimo periodo.
Altre volte puo' accadere che le parti in lite abbiano prodotto, nei
fascicoli di causa, i cdrom contenenti i programmi simbolici di funzionamento
del sito, pero' privi dei dati necessari alla parte dinamica ed interattiva
del sito stesso; ipotizziamo che il Consulente Tecnico di Ufficio abbia
accertato la loro reciproca perfetta identita'; in questo caso il CTU
potrebbe richiedere la ricostruzione di un archivio dei dati che sia
compatibile con i simbolici contenuti nei cdrom delle parti in lite;
l'esame tecnico del sito ricostruito sarebbe in grado di accertare il
funzionamento o meno dei programmi anche nelle loro funzionalita' dinamiche
ed interattive.
Altre volte ancora e' necessario trovare i riscontri presso terzi:
fornitori di connessione ad Internet, consulenti, programmatori, web
designer, ecc., naturalmente dopo aver ottenuto l'autorizzazione del
Giudice.
In conclusione non ritengo ci sia qualche possibilita' tecnica di
rendere probatoria una pagina web (o altri documenti) su supporto cartaceo in base al loro
contenuto o semplicemente facendo riferimento ad un archivio digitale
di supporto se tutti provenienti dalla stessa fonte.
Quando richiedere un fondo spese e per quale ammontare
L'eventuale fondo spese normalmente è stabilito dal
Giudice nell'udienza di nomina a CTU su iniziativa diretta del Giudice
o su richiesta del CTU.
Il suo ammontare è proporzionato alla durata prevista della CTU,
alle località di convocazione delle riunioni, alle prevedibili
spese accessorie di CTU, ecc.
Nel Tribunale di Milano per CTU da svolgersi nell'area milanese con
durata di 90 giorni è normalmente concesso un fondo spese di
euro 500, mentre per CTU della stessa durata ma con riunioni da
svolgersi in altre regioni il fondo spese può raddoppiare o
triplicare.
Il fondo spese è normalmente posto a carico solidale delle parti
e il CTU emetterà una fattura proforma del 50% verso ognuna
delle parti in lite.
Come scrivere i verbali delle riunioni di CTU
Non esistono norme codificate sulla forma che devono avere i verbali delle riunioni di CTU.
I
verbali hanno il principale obiettivo di informare i CTP, i legali
delle parti e poi il Giudice, quando leggerà l'elaborato della CTU,
sulle circostanze, sulle verifiche e sui risultati più significativi
riscontrati durante tali riunioni, ancora con particolare riguardo
all'obiettivo della trasparenza e del favorire il contraddittorio.
Il verbale costituisce anche il documento di prova del corretto operare del CTU e dei CTP nell'ambito dell'incarico ricevuto.
Il verbale dovrebbe contenere:
1) dati identificativi della CTU (parti in causa, numero di registrazione in cancelleria dei fascicoli di causa)
2) data e luogo della riunione, partecipanti, ora di inizio delle operazioni peritali
3) descrizione delle circostanze, delle prove / verifiche effettuate, dei risultati raggiunti nel corso della riunione
4) dichiarazioni dei CTU ed eventuali commenti del CTU
5) eventuali dichiarazioni delle parti
6) riferimenti ai documenti tecnici acquisiti dal CTU che saranno allegati all'elaborato finale della CTU
7) data ed ubicazione della riunione successiva
8) piano di lavoro della riunione successiva
9) firme dei partecipanti e loro riferimenti logistici (indirizzo, telefono fisso, fax. cellulare, indirizzo email)
Come scrivere la relazione finale della CTU
Non esistono norme codificate sulla forma che deve avere l'elaborato finale della CTU.
Di
certo essa deve essere comprensibile, scritta in italiano corretto,
priva di termini informatici non spiegati con parole comuni, tenendo
sempre in mente che il Giudice è esperto in legge e non in informatica
e se anche lo fosse non è detto che lo sia un altro Giudice che dovesse
ereditare i fascicoli di causa e l'elaborato della CTU.
Le
argomentazioni, le prove effettuate e i risultati raggiunti devono
sempre fare diretto riferimento ai quesiti posti dal Giudice;
considerazioni del CTU su circostanze o fatti collaterali potrebbero
essere utilizzate dalla parte che si sente danneggiata dalle
conclusioni finali della CTU per chiedere al Giudice di censurare (o
render nulla) l'opera del CTU per non essersi limitato a rispondere ai
quesiti posti dal Giudice.
L'elaborato finale della CTU dovrebbe essere articolato nei seguenti punti:
1) riferimenti (Tribunale, Sezione, Numero di causa, Giudice, CTU, Parti in causa e rispettivi Legali / CTP)
2)
indice con riferimento alla pagina di inizio del capitolo (Oggetto,
Quesiti, Risposta Sintetica, Svolgimento delle operazioni, Evasione dei
Quesiti, Risposta dettagliata ai Quesiti, Commenti alle eventuali
Relazioni dei CTP, Allegati)
3) Oggetto della CTU, riferimento alla
data di conferimento dell'incarico e dati anagrafici e professionali
del CTU (es. n° di iscrizione all'albo dei periti presso il Tribunale)
4) Quesiti della CTU: riportare fedelmente ed integralmente i quesiti posti dal Giudice
5)
Risposta sintetica ai Quesiti: per agevolare il Giudice è opportuno
riportare immediatamente dopo le conclusioni e le risposte sintetiche
ai Quesiti posti
6) Svolgimento delle Operazioni riferibili alla
CTU: Ripercorrere cronologicamente i verbali delle riunioni ed
illustrare in sintesi le circostanze più significative e i risultati
principali conseguiti mettendo in luce soprattutto gli aspetti
metodologici e procedurali seguiti
7) Evasione dei Quesiti: è la
parte più corposa dell'elaborato nella quale il CTU illustra nel
massimo dettaglio le prove effettuate, i documenti raccolti ed
allegati, i risultati raggiunti e quelli non conseguiti indicandone i
motivi
8) Risposta dettagliata ai Quesiti: è lo sviluppo dettagliato ed argomentato della Risposta sintetica indicata al punto 5
9)
Commenti alle eventuali relazioni dei CTP: commenti tecnici del CTU
alle relazioni dei CTP che devono essere allegate all'elaborato
10) Allegati: indice dei documenti allegati (cartacei e digitali CD)
11) Data e firma del CTU
Come il CTP può scrivere la sua eventuale relazione
Il CTP può scrivere la sua relazione sulla falsariga di quanto raccomandato per l'elaborato finale del CTU.
Naturalmente il CTP, sempre dichiarando il vero, può mettere in
evidenza i fatti a favore della parte rappresentata e in
contraddittorio con quelle del CTP di parte avversa e delle posizioni
da lui prevedibili del CTU.
Il Giudice valuterà le sue considerazioni ponendole a confronto con quelle del CTU e del CTP di parte avversa.
Come il CTU può preparare la proposta di parcella
Su questo argomento purtroppo i CTU devono esprimere molte lamentele.
Le modalità di retribuzione dell'opera del CTU sono contenute nelle leggi:
1) DPR
27.7.88 n° 352
2) legge 319/80
3) DPR 5 dicembre 1997
4) DPR n°
30 maggio 2002
Per CTU in ambito ICT si deve quasi sempre adire al calcolo della proposta di parcella ricorrendo alle
vacazioni: termine strano che rappresenta un'attività del CTU di della durata di 2 ore.
Le disposizioni in vigore dispongono che:
1) la prima vacazione di CTU è retribuita a euro 14,68
2) le vacazioni successive a euro 8,15
3) le vacazioni massime concedibili per giornata sono 4 pari a 8 ore di attività.
Quindi un CTU, fatta eccezione della prima giornata, è
retribuito ad euro 32,60 a giornata: ogni commento sarebbe inutile.
Quindi teoricamente una CTU con 90 giorni di durata, più una
giornata per la nomina a CTU, più una giornata per il deposito
dell'elaborato finale in Cancelleria, potrebbe essere retribuita
per un importo massimo di euro 3.005,73 (euro 39,13 per l'udienza di
nomina, euro
2.934,00 per attività di CTU ed euro 32,60 per il deposito
dell'elaborato in Cancelleria.
I CTU per sopperire al valore irrisorio della
vacazione sono costretti:
1) a richiedere al Giudice durate di incarico eccedenti il necessario, con evidenti conseguenze sulla durata del processo
2) dichiarare di aver effettuato attività di CTU anche quando in realtà si sono occupati di altro.
Fatte queste necessarie premesse, una proposta di parcella potrebbe essere:
Ing.
Pinco Pallino
Via
Milano 4 - 20100 - Milano (MI) tel 02xxxxxxxx
TRIBUNALE
DI CITTA'
n° SEZIONE CIVILE
Giudice:
Dott. X Y
R.G. nnnnn/aa
Parte AAAA s.r.l. / Parte BBBB s.r.l.
RICHIESTA
DI LIQUIDAZIONE
(SPESE
E COMPETENZE)
Ad
avvenuta esecuzione del mandato conferito, il sottoscritto Ing. Pinco
Pallino, quale CTU nella CTU indicata in epigrafe, sottopone la
seguente sua nota di spese, competenze ed onorario.
SPESE:
- per
spese viaggio alle sedi Parte AAAA e di Parte BBBB, propone di liquidare un importo
di euro 20,00
- per
spese di cancelleria, fotocopie, rilegatura e collazione atti della
CTU, cdrom, propone di liquidare un importo di euro
80,00
- per
la scritturazione delle varie bozze e della versione definitiva,
propone di liquidare un importo di euro 220,00
- per
telefonate urbane, interurbane, con cellulare, servizio fax ed
internet, propone di liquidare un importo di euro 60,00
Totale
Spese euro 380,00
COMPETENZE
Per
la parte descrittiva sulla base di quanto stabilito dal DPR 27.7.88
n° 352, legge 319/80 e DPR 5 dicembre 1997 e decreto n° 30
maggio 2002, si ha:
- vacazioni
per il giuramento del 05/10/2006 (n° 1 a euro 14,68 e n° 3 a
euro 8,15) euro 39,13
- vacazioni
per operazioni peritali nei giorni 11/10/06, 16/10/06, 17/10/06,
20/10/06, 31/10/06, 09/11/06 e nei giorni successivi in studio (n°
175 x € 8,15) euro 1.426,25
- vacazioni
per il deposito della CTU (n° 4 a euro 8,15) euro
32,60
Per
un totale di spese (euro 380,00) + competenze (euro 1497,98)
euro
1.877,98 + IVA 20% - R.Acc. 20%
Il
CTU ha ricevuto dalle parti un acconto di euro 200,00 per un importo
totale di euro 400,00.
Si
ringrazia, con ossequi.
Milano, 24 novembre 2006
Cos'è l'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)
L'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) è uno strumento processuale previsto dall'art. 696 bis c.p.c dal
doppio aspetto: il
primo è quello che permette di utilizzare l’ATP quale
strumento di conciliazione della controversia tra le parti;
il secondo è quello che riconosce alle parti il
diritto di
precostituire una prova prima e al di fuori del processo.
Nell'ATP al CTU è delegato l'incarico di cercare la
conciliazione fra le parti; ove ciò avvenisse il CTU sarebbe
retribuito dalle parti senza i vincoli dei valori delle vacazioni sopra
menzionate.
Quando conviene ricorrere ad una perizia tecnica preventiva
Molti CTU hanno dovuto esaminare, a distanza di anni progetti ICT che non dovevano neppure iniziare.
Tutte le informazioni per sconsigliarne lo sviluppo, erano disponibili prima ancora che il progetto partisse.
Dopo anni di danni reclamati e non ammessi, di scambio di raccomandate,
di ingiunzioni ad adempiere, di memorie di avvocati, di udienze, di
testimonianze contestate, finalmente il CTU nominato dal giudice
evidenzia che il progetto era viziato fin dall'origine, perché
destinato a sicuro insuccesso e, nell'interesse di entrambe le parti,
non doveva iniziare.
Come ci si dovrebbe comportare?
Prendere coscienza che i prodotti e le applicazioni ICT sono come le
medicine che dovrebbero essere assunte solo dietro prescrizione medica.
Un'applicazione ICT idonea e perfetta per un cliente, potrebbe essere inadeguata, costosa e pericolosa per un altro.
Come per l'assunzione di medicine inadeguate, si scoprono i danni
quando è trascorso troppo tempo e si è passati, senza
giudizio, da medicina a medicina (e da applicazione ICT ad applicazione
ICT), aggiungendo ulteriori problemi a quelli già presenti.
Con questi utili pregiudizi ben stampati nella mente, cliente e
fornitore dovrebbero accordarsi nel definire gli obiettivi del progetto
e nel dettagliare le risorse ICT che si intendono destinare al progetto
comune.
Dovrebbero nominare un perito, esperto in materia, che al di sopra
delle parti, possa esaminare la struttura organizzativa e le
potenzialità del cliente e dall'altra parte le caratteristiche e
le potenzialità delle risorse ICT proposte dal fornitore.
I perito nominato dalle parti non deve avere alcuna possibilità
di proporsi o di proporre altri fornitori in grado di fornire quelle
soluzioni ICT che, a suo avviso, potrebbero meglio realizzare gli
obiettivi del cliente.
Escludendo a priori al perito ogni possibilità di lucrare sulle
carenze della soluzione proposta dal fornitore, sarebbe un'ulteriore
garanzia dell'imparzialità del perito, imparzialità che
dovrebbe essere data per scontata se il perito è iscritto
all'albo dei periti estimatori del Tribunale.
E' una proposta semplice e facilmente percorribile; richiede solo la
volontà delle parti di prevenire prima invece di litigare poi.
Basta che cliente e fornitore, con scrittura privata, si accordino
sulla scelta del perito imponendogli i doveri appena richiamati e
comportandosi poi con lo stesso in modo conforme alle regole pattuite.
La soluzione non è nuova in assoluto, ma è nuova nel settore dell'ICT.
In realtà quanto suggerito è alle volte formalmente
prescritto nelle forniture alla Pubblica Amministrazione e nei progetti
ICT con finanziamento agevolato.